Esonero contributivo per assunzione di giovani

Esonero assunzione giovani

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha introdotto un’agevolazione contributiva al fine di promuovere l’occupazione di giovani in modo stabile.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento sui contributi previdenziali a carico dell’azienda, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di Euro 6.000 annuali (Euro 500 mensili o Euro 16,12 giornalieri). Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro dirigenziali e i rapporti di lavoro intermittente. Si esclude anche che l’esonero contributivo spetti per la prosecuzione a tempo indeterminato successiva al termine del periodo di apprendistato.

L’agevolazione contributiva spetta per un periodo massimo di trentasei mesi.

L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) L’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore.
2) Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto;
3) Irregolarità nel versamento dei contributi (durc irregolare).
4) Violazioni delle norme fondamentali sulla sicurezza.
5) Mancato rispetto dei contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
6) Presenza nei sei mesi precedenti l’assunzione (o la trasformazione) di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo comminati nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Tali licenziamenti non dovranno essere presenti neanche nei nove mesi successivi al riconoscimento dell’agevolazione.
7) Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di riqualificazione in sede ispettiva di altro rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.

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Il nuovo profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO): guida alle nuove assunzioni

Il 21/04/2018 è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 che riconosce il nuovo profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (sinteticamente ASO).

La regione Piemonte, con delibera della Giunta regionale del 1 marzo 2019, ha disciplinato le caratteristiche del percorso formativo obbligatorio per gli ASO.

Con le nuove regole, gli odontoiatri potranno assumere soltanto assistenti in possesso dell’apposita qualifica professionale, ottenuta a seguito di un corso della durata totale di 700 ore, di cui 300 ore teoriche e 400 ore di tirocinio pratico. I lavoratori già assunti e ancora privi della qualifica professionale di ASO, potranno svolgere il tirocinio durante l’orario di servizio sul luogo di lavoro.

Sono esentati dal percorso formativo coloro che abbiano lavorato con la qualifica di assistente alla poltrona per almeno 36 mesi (anche non consecutivi) nel periodo compreso tra il 21/04/2013 e il 21/04/2018. In questo caso, il datore di lavoro sarà tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’esenzione. Questo accertamento di esenzione viene fatto esclusivamente dal datore di lavoro e non richiede alcuna verifica confermativa da parte della Regione Piemonte.

Per gli ASO assunti prima del 21/04/2018 ma privi dei requisiti di esenzione sopra descritti, i datori di lavoro dovranno provvedere affinché gli stessi conseguano la qualifica professionale di ASO entro il 20/04/2021.

Fino al 20/04/2020 potranno essere assunti dipendenti come Assistente alla poltrona, anche se privi dell’apposita qualifica professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico, purché in possesso di diploma di scuola superiore oppure di una qualifica inerente il settore. In questi casi, il datore di lavoro sarà anche obbligato a fare acquisire ai lavoratori interessati l’attestato di qualifica di ASO entro trentasei mesi dalla data della loro assunzione.

Infine, la nuova normativa introduce l’obbligo per tutti gli ASO di frequentare corsi di aggiornamento per almeno 10 ore annuali. Tale obbligo vale anche per gli ASO che sono stati esentati dalla frequenza del percorso formativo di qualificazione professionale.

Siamo a disposizione di tutti gli studi odontoiatrici di Torino e provincia per assisterli nelle assunzioni e nella gestione del proprio personale.

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I vantaggi dei tirocini in azienda

Con lo strumento del tirocinio extracurriculare (o stage), un soggetto privo di impiego può essere inserito presso un’azienda per una prima esperienza che, salvo casi particolari, può durare fino a 6 mesi. Il tutto senza gravare l’azienda degli ordinari obblighi e costi previsti da un contratto di lavoro. Ad esempio, per gli stagisti non sono previsti istituti come ferie, permessi, trattamento di fine rapporto (TFR), tredicesima, contributi, indennità di malattia o di maternità.

L’azienda ospitante sarà tenuta a corrispondere un compenso mensile il cui importo minimo è fissato a livello regionale. In Piemonte, il compenso minimo è di Euro 600 mensili, riducibile nel caso di tirocini con orari settimanali inferiori alle 40 ore.

Per il tirocinante, il vantaggio principale è quello di poter acquisire nuove competenze professionali attraverso un’esperienza retribuita che, tuttavia, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.

Per i motivi sopra indicati, il tirocinio extracurriculare è spesso utilizzato dalle aziende come strumento di primo inserimento e formazione delle risorse umane. Pur non essendovi alcun obbligo, non è raro che il rapporto tra azienda e tirocinante si stabilizzi successivamente con un contratto di lavoro dipendente.

L’inserimento di tirocinanti è consentito alle aziende di tutte le dimensioni, comprese quelle che non occupano alcun lavoratore dipendente. Anzi, proprio i piccoli imprenditori, che talvolta sono spaventati dalla gestione di dipendenti, paghe e contributi, possono trovare nel tirocinio un utile strumento per iniziare a far crescere la propria azienda.

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La rateazione dei debiti con l’Inail

L’Inail detta le nuove regole per la rateazione dei debiti non iscritti a ruolo.

Adesso la richiesta di rateazione può essere presentata senza versare immediatamente la prima rata.

Si possono rateizzare sia debiti scaduti sia debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento, fino a un massimo di 24 rate mensili. L’importo della singola rata non potrà essere inferiore a Euro 150.

L’omesso pagamento anche di una sola rata comporta la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.

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Come funziona il lavoro a chiamata

Con il contratto di lavoro intermittente, denominato anche “lavoro a chiamata”, il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l’obbligo di rispondere alla chiamata.

Dal punto di vista pratico, il contratto di lavoro intermittente prevede gli stessi costi di un ordinario rapporto di lavoro subordinato ma, si differenzia da quest’ultimo per l’assenza di un orario di lavoro predeterminato. L’orario di lavoro effettivo, infatti, sarà deciso con la “chiamata” del datore di lavoro che, prima della prestazione lavorativa, sarà tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato del lavoro tramite apposite procedure telematiche. Pertanto, la sua applicazione si rivela estremamente utile per lo svolgimento di quelle attività che prevedono forti picchi di lavoro seguiti da periodi di stallo più o meno lunghi.

Condizione primaria per stipulare un contratto di lavoro intermittente è la discontinuità della prestazione. Può intendersi discontinua anche una prestazione resa per periodi di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione.

Il contratto di lavoro a chiamata è sempre ammesso per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni di età. Per i lavoratori che non rientrano in questi limiti di età, il ricorso al contratto di lavoro intermittente è ammesso nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; infine, se il contratto collettivo applicato non disciplina il lavoro a chiamata, vi si può ricorrere per le attività discontinue previste dal Regio Decreto n. 2657/1923.

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Pause di lavoro da retribuire se si rimane a disposizione

Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile invece a tali fini, anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, ovvero se possa disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o, pur restando inoperoso, sia obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (Corte di Cassazione, ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24828).

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Rimborso spese scolastiche per i figli dei lavoratori e dei loro datori di lavoro

Per i titolari, i soci, i coadiuvanti e i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane con sede in Piemonte è possibile richiedere il rimborso delle spese scolastiche sostenute per i figli nell’anno 2017/2018, nella seguente misura:

a) Sussidio per frequenza asili nido
Fino a 600,00 euro nel caso di un solo figlio, dal secondo in poi fino a 400,00 euro per ogni figlio.

b) Sussidio per studi universitari
Fino a 400,00 euro nel caso di un solo figlio, dal secondo in poi fino a 200,00 euro per ogni figlio (sono esclusi gli studenti fuori corso).

c) Sussidio per testi scolastici (scuola media inferiore e superiore)
Fino a 300,00 euro nel caso di un solo figlio, dal secondo in poi fino a 150,00 euro per ogni figlio.

d) Sussidio per partecipazione a centri estivi (figli minori)
Fino a 200,00 euro per un solo figlio, dal secondo in poi fino a 100,00 euro per ogni figlio.

TUTTI I RIMBORSI POSSONO ESSERE CHIESTI A CONDIZIONE DI AVERE UN’ATTESTAZIONE ISEE INFERIORE A EURO 26.000.

Nel caso in cui l’attestazione Isee sia inferiore a Euro 26.000, invitiamo gli interessati a contattare il nostro studio per procedere con la pratica di rimborso.

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Vietato il pagamento dello stipendio in contanti

Dal 01/07/2018 il pagamento di qualsiasi compenso o stipendio può avvenire solo con strumenti tracciabili. Quindi, sono ammessi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare del lavoratore.

In caso di pagamento con assegno, quindi, diventa anche necessario chiedere al lavoratore una ricevuta di consegna ove siano indicati gli estremi del lavoratore, la data del ritiro e gli estremi dell’assegno (data di emissione, importo e numero identificativo).

Il pagamento in contanti è ammesso solo nei seguenti casi:
– lavoratori domestici;
– lavoratori autonomi occasionali
– tirocinanti

In tutti gli altri casi, il pagamento in contanti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.000 ed Euro 5.000. Inoltre, la firma sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento.

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Esonero contributivo per assunzioni di giovani a tempo indeterminato

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro che assuma i giovani a tempo indeterminato.

Il lavoratore deve avere meno di 30 anni e non essere mai stato assunto prima con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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La firma sulla busta paga non prova il pagamento

Dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga, non può trarsi, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, né alcuna conseguenza in tema di oneri probatori gravanti sulle parti. Dunque, i prospetti paga, privi di alcuna indicazione ulteriore oltre alla dicitura “firma per ricevuta”, non hanno valore di quietanza riguardo alla concreta corresponsione delle somme in essi riportate (Corte di Cassazione, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10306).

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