Esonero contributivo per assunzione di giovani

Esonero assunzione giovani

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha introdotto un’agevolazione contributiva al fine di promuovere l’occupazione di giovani in modo stabile.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100 per cento sui contributi previdenziali a carico dell’azienda, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di Euro 6.000 annuali (Euro 500 mensili o Euro 16,12 giornalieri). Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Restano esclusi dal beneficio, i rapporti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di lavoro dirigenziali e i rapporti di lavoro intermittente. Si esclude anche che l’esonero contributivo spetti per la prosecuzione a tempo indeterminato successiva al termine del periodo di apprendistato.

L’agevolazione contributiva spetta per un periodo massimo di trentasei mesi.

L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) L’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore.
2) Presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto;
3) Irregolarità nel versamento dei contributi (durc irregolare).
4) Violazioni delle norme fondamentali sulla sicurezza.
5) Mancato rispetto dei contratti collettivi stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
6) Presenza nei sei mesi precedenti l’assunzione (o la trasformazione) di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo comminati nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Tali licenziamenti non dovranno essere presenti neanche nei nove mesi successivi al riconoscimento dell’agevolazione.
7) Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di riqualificazione in sede ispettiva di altro rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato.

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