Vietato il pagamento dello stipendio in contanti

Dal 01/07/2018 il pagamento di qualsiasi compenso o stipendio può avvenire solo con strumenti tracciabili. Quindi, sono ammessi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare del lavoratore.

In caso di pagamento con assegno, quindi, diventa anche necessario chiedere al lavoratore una ricevuta di consegna ove siano indicati gli estremi del lavoratore, la data del ritiro e gli estremi dell’assegno (data di emissione, importo e numero identificativo).

Il pagamento in contanti è ammesso solo nei seguenti casi:
– lavoratori domestici;
– lavoratori autonomi occasionali
– tirocinanti

In tutti gli altri casi, il pagamento in contanti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.000 ed Euro 5.000. Inoltre, la firma sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento.

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CRONOPAGHE è lo studio di consulenza del lavoro che può assisterti per la gestione del personale e per il servizio di paghe e contributi. Contattaci per una consulenza preliminare gratuita.

Esonero contributivo per assunzioni di giovani a tempo indeterminato

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro che assuma i giovani a tempo indeterminato.

Il lavoratore deve avere meno di 30 anni e non essere mai stato assunto prima con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

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La firma sulla busta paga non prova il pagamento

Dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga, non può trarsi, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, né alcuna conseguenza in tema di oneri probatori gravanti sulle parti. Dunque, i prospetti paga, privi di alcuna indicazione ulteriore oltre alla dicitura “firma per ricevuta”, non hanno valore di quietanza riguardo alla concreta corresponsione delle somme in essi riportate (Corte di Cassazione, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10306).

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