Pause di lavoro da retribuire se si rimane a disposizione

Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile invece a tali fini, anche nel lavoro discontinuo, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, ovvero se possa disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede del lavoro o, pur restando inoperoso, sia obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità (Corte di Cassazione, ordinanza 09 ottobre 2018, n. 24828).

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