La firma sulla busta paga non prova il pagamento

Dalla sottoscrizione “per ricevuta” apposta dal lavoratore alla busta paga, non può trarsi, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, né alcuna conseguenza in tema di oneri probatori gravanti sulle parti. Dunque, i prospetti paga, privi di alcuna indicazione ulteriore oltre alla dicitura “firma per ricevuta”, non hanno valore di quietanza riguardo alla concreta corresponsione delle somme in essi riportate (Corte di Cassazione, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10306).

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